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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 38
Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.
3.
Il comma 1 dell' articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).".
4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell' articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

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