LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 5
Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1.
Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2.
L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.