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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/07/2012
2. Testo Originale22/12/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2012

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 47
Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno
1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dal comma 30 di detto articolo, la quale disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.
2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo Circondario imolese, delle Unioni costituite ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove Comunità montane ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.
3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno ed in funzione della fase di transizione di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:
a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;
b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad Unioni di Comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove Comunità montane ed al Nuovo Circondario imolese.

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