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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/07/2012
2. Testo Originale22/12/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2012

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi"), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

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