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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 44
1.
All' articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:
"c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;".
2.
All' articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2004 dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera:
"c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;".

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