LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Capo III
Tutela degli utenti
Art. 15
(abrogati commi 2, 3, 4, 5 e 7 e sostituito comma 6 da art. 21 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)
Tutela degli utenti e partecipazione
1.
La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:
a)
segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
b)
segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.
2.
abrogato.
3.
abrogato.
4.
abrogato.
5.
abrogato.
6.
La Regione promuove le forme di partecipazione di cui alla
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3). A tal fine si raccorda con il nucleo tecnico della partecipazione di cui all'
articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018.
7.
abrogato.