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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Capo IV
Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
Art. 16
Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all' articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d'ambito.
Art. 17
Avvalimento di cooperative sociali
1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all' articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 Sito esterno per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al recupero o allo smaltimento.
2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

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