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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 22

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, in seguito aggiunto comma 3 ter da art. 5 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Vigilanza e sanzioni
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.
3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.
3 ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messagli a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima.

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