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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 27 dicembre 2011

Art. 37
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell'articolo 1.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

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