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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 27 dicembre 2011

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo scadere del quale l'autorità procedente può prescinderne.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 37
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell'articolo 1.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 38
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10, 11, l'articolo 13 comma 1 e l'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988;
c) l'articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6 comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19 del 1989;
d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del 1995;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
f) l'articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l'articolo 10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
g) l'articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
h) l'articolo 3 commi 2 e 6 e l'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
i) l'articolo 3 comma 4, l'articolo 8, l'articolo 13 comma 4, gli articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'articolo 32 commi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 40 comma 3, l'articolo 49 comma 2, l'articolo 51 comma 6, l'articolo 54 comma 5, l'articolo 55 commi 3, 4 e 5, l'articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
j) l'articolo 16, l'articolo 46 commi 5 e 6, l'articolo 47, l'articolo 50 comma 2, l'articolo 53 commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005;
k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l'articolo 8 commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2005;
l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.
Art. 39
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Disposizioni finali
1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.
3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all'amministrazione regionale.
Art. 41
Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia
1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
b) articoli da 29 a 35;
c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).
3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
b) articolo 28;
c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40, comma 6.

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