LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Direttore
1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).