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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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