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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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