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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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