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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 18

(agrogata lett. d), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Osservatorio regionale per la biodiversità
1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
d) abrogato.
e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
j) sulla tutela della fauna minore;
k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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