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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 2
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.
3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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