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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 22
Finalità
1. Costituiscono finalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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