LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 23
Gestione e obiettivi
1.
La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2.
Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a)
la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
b)
la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;
c)
l'adesione alla rete European Geoparks;
d)
la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
e)
il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
f)
il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
g)
lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
h)
il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i)
la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j)
la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
k)
la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
l)
la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).