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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 26
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:
a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;
c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;
f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;
h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;
k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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