Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo scadere del quale l'autorità procedente può prescinderne.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all' articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

Espandi Indice