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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 9
La Consulta del Parco
1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.
"Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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