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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

TITOLO I
Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell' articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;
h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.
Art. 2
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.
3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.
Art. 3

(prima abrogata lett. e), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi abrogate lett. c) e g) comma 2 da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:
a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) abrogato.
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
e) abrogato.
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
g) abrogato.
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.
3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.
9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.
10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.
Art. 4
Organi dell'Ente di gestione
1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:
a) le Comunità del Parco;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:
a) le Consulte del Parco;
b) il Comitato per la promozione della Macroarea.
3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.
Art. 5
La Comunità del Parco
1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.
2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.
3. Alla Comunità del Parco compete:
a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;
b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
d) proporre il Regolamento del Parco;
e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell' articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.
Art. 6
Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.
2. abrogato.
3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.
4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:
a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
b) nominare al proprio interno il Presidente;
c) nominare il Revisore dei conti;
d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.
Art. 7
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Art. 8
Il Revisore dei conti
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all' articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 9
La Consulta del Parco
1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.
Art. 10
Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità
1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.
Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 12
Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.
4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.
5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.
7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.
8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.
9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.
Art. 13
Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
Art. 14
Direttore
1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell' articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.
Art. 15
Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.
2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.
5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. ...
7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.
Art. 16
Volontariato a favore del sistema delle aree protette
1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):
a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;
b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.
Art. 18

(agrogata lett. d), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Osservatorio regionale per la biodiversità
1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
d) abrogato.
e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
j) sulla tutela della fauna minore;
k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.
Art. 19
Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
Art. 20
Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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