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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato21/12/2012
4. Testo Originale27/12/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

TITOLO III
Modificazioni a leggi regionali
Art. 27
Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)
1.
Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.".
2.
Alla lettera f) del comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"alle Province"
sono sostituite dalle seguenti
"all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
3.
La lettera b) del comma 4 dell' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;".
4.
Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole:
"delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve"
sono sostituite dalle seguenti
"degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
5.
Al comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8"
sono sostituite dalle seguenti
"Osservatorio regionale per la biodiversità".
6.
L' articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.".
7.
Al comma 6 dell' articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo le parole
"le stesse Province interessate"
sono aggiunte le seguenti
"acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree".
8.
All'articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"di cui all'art. 34"
sono sostituite dalle seguenti
"della Macroarea".
9.
Al comma 3 dell'articolo 36 e al comma 2 dell' articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
sono sostituite dalle seguenti
"Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).".
10.
Dopo l' articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:
"Art. 40 bis
Albo degli amici del Parco/Riserva naturale
1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.
2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta.".
11.
Il comma 1 dell' articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.".
12.
Al comma 3 dell' articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"la Provincia"
sono sostituite dalle seguenti
"l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
13.
Al comma 2 dell' articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"della Riserva"
sono soppresse.
14.
Al comma 1 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"le Province"
sono sostituite dalle seguenti
"gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
15.
Il comma 4 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.".
16.
Il comma 1 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative.".
17.
Al comma 2 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva"
sono sostituite dalle seguenti
"dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo".
18.
Al comma 7 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"Le Province"
sono sostituite da
"I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti".
19.
Il comma 1 dell' articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione.".
20.
Il comma 3 dell' articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti.".
21.
Al comma 1 dell' articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole
"le Province"
sono sostituite dalle seguenti
"gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
22.
Il comma 4 dell' articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
"4. Il Comune interessato alla istituzione di un'area di riequilibrio ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita proposta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.".
23.
Al comma 1 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole
"la Provincia"
sono sostituite dalle seguenti
"l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
24.
Al comma 2 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole
"dalla Provincia"
sono soppresse.
25.
Al comma 6 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole
"le Province"
sono sostituite dalle seguenti
"i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico".
26.
Il comma 1 dell' articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.".
27.
Il comma 2 dell' articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
"2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.".
28.
Al comma 1 dell' articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole
"di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali"
sono sostituite dalle seguenti
"di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette".
29.
Al comma 2, lettera e bis) dell' articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la parola
"mancata"
sono inserite le parole
"richiesta di".
30.
Al comma 1, lettere b) e c) dell' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole
"direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e"
sono sostituite dalle seguenti
"agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione".
Art. 28
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
1.
Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente.".
2.
Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente.".
3.
Il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.".
4.
Il comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato.".
5.
Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione.".
6.
Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata della Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento.".
7.
Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
"3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato.".
Art. 29
Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
1.
Al primo periodo del comma 1 bis dell' articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, le parole
"Consorzio del Parco regionale del delta del Po"
sono sostituite dalle seguenti
"Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".
2.
Dopo l'articolo14 della legge regionale n. 27 del 1988, è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".
Art. 30
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco Storico di Monte Sole)
1.
Dopo l'articolo11 della legge regionale n. 19 del 1989, è aggiunto il seguente:
"Art. 11 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".
Art. 31
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
1.
L'articolo10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".
Art. 32
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
1.
L' articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".
Art. 33
Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)
1.
Il comma 2, dell' articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.".
2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dalla cartografia costituente l'Allegato 3 alla presente legge.
Art. 34
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
1.
Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole
"Istituto nazionale per la fauna"
sono sostituite dalle seguenti
"Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).".
2.
Il comma 6 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, è sostituito dal seguente:
"6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.".
Art. 35
Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
1.
Il comma 5 dell' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, è sostituito dal seguente:
"5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.".

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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