LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 15
(modificato comma 6 da art. 43 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)
Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1.
Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.
2.
A seguito del completamento del procedimento previsto all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'
articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.
3.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'
articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4.
All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.
5.
L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
6.
Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento.
...
7.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).