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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 34
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
1.
Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole
"Istituto nazionale per la fauna"
sono sostituite dalle seguenti
"Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).".
2.
Il comma 6 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, è sostituito dal seguente:
"6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.".

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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