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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 6
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

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