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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 1
Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validità e congruità della fidejussione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale.
2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per cento della fidejussione già prestata, non si dà luogo ad alcuna integrazione.

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