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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
1. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola
"mensile"
è soppressa e le parole
"trenta rate mensili"
sono sostituite dalle seguenti
"dieci rate trimestrali";
b)
al comma 3 le parole
"del rateo mensile"
sono sostituite dalle seguenti
"di una rata";
c)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.".

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