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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 22 dicembre 2011

Art. 30
Piano della comunicazione istituzionale
1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) ed in conformità ai principi comunitari, la Regione assicura l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle proprie competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.
3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992.
4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.
5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).

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