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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 22 dicembre 2011

Art. 38
Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.
3.
Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).".
4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

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