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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 22 dicembre 2011

Art. 40
1.
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è aggiunta la seguente:
"i bis. spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.".
2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è aggiunta la seguente:
"c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.".

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