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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 22 dicembre 2011

INDICE

Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 4 - Cartografia regionale
Art. 5 - Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 - Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 8 - Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
Art. 9Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Art. 12Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
Art. 13 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 14 - Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Art. 15 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 16 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 17 - Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 18 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 19 - Rete viaria di interesse regionale
Art. 20 - Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 21 - Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
Art. 22 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 23 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 24 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art. 25 - Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art. 26 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 27 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 28 - Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
Art. 29 - Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali
Art. 30 - Piano della comunicazione istituzionale
Art. 31 - Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo
Art. 32Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010
Art. 33 - Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
Art. 34 - Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi
Art. 35 - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
Art. 37 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
Art. 38 - Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art. 39 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 40 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 41 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Art. 42 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art. 43 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008
Art. 44 - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004
Art. 45 - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
Art. 46 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011
Art. 47Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010
Art. 48 - Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011
Art. 49 - Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 50 - Conferma degli effetti normativi sull'aliquota previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 51 - Copertura finanziaria
Art. 52 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2012: Euro 1.797.824,24
Esercizio 2013: Euro 2.190.000,00
Esercizio 2014: Euro 2.190.000,00
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2012: Euro 3.810.000,00
Esercizio 2013: Euro 3.810.000,00
Esercizio 2014: Euro 3.810.000,00
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di Euro 8.235,96.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2012: Euro 100.000,00
b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2012: Euro 300.000,00
Art. 5
Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2012: Euro 900.000,00
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi"), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.
Art. 8
Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.000.000,00.
Art. 9
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 11.184.659,00;
2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 5.065.341,00;
3) Cap. 23692 "Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 2.000.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Euro 1.442.899,46;
3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:
a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 6.500.000,00.
Art. 10
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 8.000.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2013: Euro 5.052.000,00.
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2012: Euro 900.000,00.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a 3.500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale stessa, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 14
Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Regione Marche 28 aprile 1994, n. 15 Sito esterno (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 Sito esterno (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), nel proprio territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 15
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2012, di Euro 700.000,00.
Art. 16
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 17
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 18
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.249.425,85, a valere sul Capitolo 43654 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 19
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqua-lificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2012: Euro 3.000.000,00.
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 45194.
Art. 20
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo 46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro 1.003.197,40.
Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi Euro 30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:
a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 4.000.000,00;
b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 15.500.000,00;
c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 10.500.000,00.
Art. 22
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 23
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 85.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 24
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 25
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere:
a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali;
b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 Sito esterno (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 Sito esterno, relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali.
Art. 26
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 27
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 786.614,10 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 28
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
Art. 29
Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 5.361,36
2) 2701 1.2.3.3.4420 218.000,00
3) 2775 1.2.3.3.4420 4.061.836,68
4) 2800 1.2.3.3.4422 202.600,00
5) 2802 1.2.3.3.4422 35.000,00
6) 3455 1.2.2.3.3100 5.268.927,90
7) 3850 1.2.3.3.4440 149.000,00
8) 3861 1.2.3.3.4440 47.837,38
9) 3925 1.2.1.3.1520 168.312,46
10) 4270 1.2.1.3.1600 8.914.912,51
11) 4276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
12) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
13) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
14) 16332 1.3.1.3.6300 2.297.896,38
15) 16400 1.3.1.3.6300 2.696.765,60
16) 21088 1.3.2.3.8000 3.115.893,38
17) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
18) 22258 1.3.2.3.8270 12.603.505,98
19) 23028 1.3.2.3.8300 9.350.000,00
20) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
21) 23512 1.3.2.3.8220 3.000.000,00
22) 23752 1.3.2.3.8368 11.184.659,00
23) 23754 1.3.2.3.8368 5.065.341,00
24) 25525 1.3.3.3.10010 2.512.623,54
25) 25528 1.3.3.3.10010 951.508,09
26) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
27) 30640 1.4.1.3.12630 7.371.195,91
28) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
29) 30646 1.4.1.3.12630 1.136.000,00
30) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
31) 31110 1.4.1.3.12650 22.374.408,03
32) 31116 1.4.1.3.12650 9.258.181,08
33) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
34) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
35) 32045 1.4.1.3.12800 1.899.206,93
36) 32097 1.4.1.3.12735 8.501.044,88
37) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
38) 35305 1.4.2.3.14000 4.794.246,11
39) 35310 1.4.2.3.14000 1.940.000,00
40) 36184 1.4.2.3.14062 137.000,00
41) 36188 1.4.2.3.14062 154.671,65
42) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
43) 37250 1.4.2.3.14170 139.530,00
44) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
45) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
46) 37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
47) 37374 1.4.2.3.14220 7.739.874,33
48) 37378 1.4.2.3.14223 592.525,00
49) 37385 1.4.2.3.14223 4.587.707,94
50) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
51) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
52) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
53) 38030 1.4.2.3.14300 975.597,52
54) 38090 1.4.2.3.14305 3.366.197,78
55) 39050 1.4.2.3.14500 1.731.899,63
56) 39220 1.4.2.3.14500 3.022.012,27
57) 39360 1.4.2.3.14555 1.443.704,88
58) 39362 1.4.2.3.14555 300.000,00
59) 41250 1.4.3.3.15800 1.625.804,47
60) 41360 1.4.3.3.15800 4.997.829,96
61) 41570 1.4.3.3.15800 392.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 285.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
64) 41997 1.4.3.3.15820 3.018.600,02
65) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
66) 43221 1.4.3.3.16010 2.989.261,01
67) 43270 1.4.3.3.16010 17.341.544,37
68) 43274 1.4.3.3.16010 800.000,00
69) 45175 1.4.3.3.16200 8.717.666,90
70) 45177 1.4.3.3.16200 1.962.727,00
71) 45184 1.4.3.3.16200 9.000.000,14
72) 45186 1.4.3.3.16200 5.260.000,00
73) 45194 1.4.3.3.16200 23.397,33
74) 45726 1.4.3.3.16650 3.000.000,00
75) 46115 1.4.3.3.16600 1.000.000,00
76) 46125 1.4.3.3.16600 331.616,46
77) 46136 1.4.3.3.16654 750.000,00
78) 47114 1.4.4.3.17400 264.387,72
79) 47315 1.4.4.3.17400 1.250.000,00
80) 47317 1.4.4.3.17400 61.000,00
81) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
82) 48050 1.4.4.3.17450 2.431.643,00
83) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
84) 57198 1.5.2.3.21000 495.000,00
85) 57200 1.5.2.3.21000 15.209.645,38
86) 57680 1.5.2.3.21060 1.191.252,21
87) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
88) 65717 1.5.1.3.19050 258.228,45
89) 65721 1.5.1.3.19050 8.309.217,21
90) 65770 1.5.1.3.19070 83.658.984,49
91) 68321 1.5.2.3.21060 3.366.937,95
92) 70541 1.6.5.3.27500 500.000,00
93) 70678 1.6.5.3.27500 5.107.097,61
94) 70718 1.6.5.3.27520 10.091.394,91
95) 71566 1.6.5.3.27537 1.696.654,85
96) 71572 1.6.5.3.27540 2.722.765,12
97) 73060 1.6.2.3.23500 5.348.763,77
98) 73135 1.6.3.3.24510 117.376,41
99) 73140 1.6.3.3.24510 1.319.000,00
100) 78410 1.4.2.3.14384 3.934,81
101) 78458 1.4.2.3.14384 122.100,80
102) 78464 1.4.2.3.14384 156.171,79
103) 78476 1.4.2.3.14384 25.220,05
104) 78705 1.6.6.3.28500 4.649.206,43
105) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
2. Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa settoriale di riferimento.
3. Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate, entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e servizi.
4. La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto, le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile da realizzare.
Art. 30
Piano della comunicazione istituzionale
1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) ed in conformità ai principi comunitari, la Regione assicura l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle proprie competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.
3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992.
4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.
5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).
Art. 31
Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o socio-assistenziali o socio-educativi di carattere perpetuo previsti dalla normativa regionale.
2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;
b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione;
c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il vincolo di destinazione.
Art. 32
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative, finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio personale dipendente.
2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.
3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, o che sono escluse in base alla disciplina statale.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:
a) sostenute con imputazione a carico dei fondi comunitari;
b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;
c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la Giunta impartisce.
Art. 33
Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiornato a decorrere dall'anno 2011 con l'integrazione dell'importo di Euro 157.707,91 derivanti dalla revisione organizzativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 2058.
2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione).
Art. 34
Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi
1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno).
2. In conformità all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), non costituiscono altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 Sito esterno, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno).
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:
a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;
b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.
4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:
a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;
b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
c) trasformazione temporanea del bosco;
d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno, la compensazione non è dovuta nei seguenti casi:
a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno;
b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;
c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;
d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;
e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.
6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:
a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;
c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;
d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 Sito esterno.
Art. 35
1.
L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Revisore unico.".
2.
L'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Il Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.".
Art. 36
1.
Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di comuni) è sostituito dai seguenti:
"9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.".
Art. 37
1.
L'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3.".
Art. 38
Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.
3.
Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).".
4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
Art. 39
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono sostituiti dai seguenti:
"2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:
"3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro.".
Art. 40
1.
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è aggiunta la seguente:
"i bis. spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.".
2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è aggiunta la seguente:
"c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 41
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni.".
Art. 42
1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è soppresso.
2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003 è inserito il seguente:
"7 bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario dei contributi per spese di investimento, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione dell'ambito territoriale.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis.".
Art. 43
1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è soppresso.
Art. 44
1.
All'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:
"c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;".
2.
All'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2004 dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera:
"c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;".
Art. 45
1.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 così come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011), le parole
"31 dicembre 2011"
sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2012".
Art. 46
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), è inserito il seguente:
"1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.".
Art. 47
Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno
1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dal comma 30 di detto articolo, la quale disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.
2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo Circondario imolese, delle Unioni costituite ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove Comunità montane ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.
3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno ed in funzione della fase di transizione di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:
a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;
b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad Unioni di Comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove Comunità montane ed al Nuovo Circondario imolese.
Art. 48
Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011
1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2011 nella misura di:
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 49
Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia, nella misura di:
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 50
Conferma degli effetti normativi sull'aliquota previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006
1. La maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), già derivante dall'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006, pari all'1 per cento, riparametrata allo 0,92 per cento dall'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), si applica rispetto alle aliquote fissate dalla normativa statale.
Art. 51
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 52
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della seguente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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