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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 18
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.249.425,85, a valere sul Capitolo 43654 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

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