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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 32

(sostituita lett. a) comma 4 da art. 41 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative, finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio personale dipendente.
2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.
3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, o che sono escluse in base alla disciplina statale.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:
a) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;
b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;
c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la Giunta impartisce.

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