LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 39
Modifiche alla
legge regionale n. 43 del 2001
1.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), sono sostituiti dai seguenti:
"2.
I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'
articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.
3.
La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.".
2.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 63 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:
"3 bis.
Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'
articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro.".