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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 48
Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall' articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011
1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per l'anno di imposta 2011 nella misura di:
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

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