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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi"), di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

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