LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 23 dicembre 2011
Art. 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.