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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 23 dicembre 2011

Art. 24
Altre disposizioni transitorie
1. Le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del piano d'ambito da parte del Consiglio d'ambito.
2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento, provvedendo all'adeguamento del piano d'ambito.
3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15, le funzioni spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2008.
4. Le società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie.
5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.

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