LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 23 dicembre 2011
Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.
2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.
4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.
2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento europeo.
Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione , l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione . Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.