LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 23 dicembre 2011
Capo II
Organizzazione territoriale
Art. 4
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.
4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.
7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.
Art. 5
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio d'ambito;
c) i Consigli locali;
d) il Collegio dei revisori.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.
Art. 6
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.
Art. 7
Consiglio d'ambito
1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello, è nominato dal Consiglio locale ed è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto.
4. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio d'ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi dell'articolo 11.
5. Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:
a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.
Art. 8
Consigli locali
1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.
7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
9. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.
10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.
Art. 9
Collegio dei revisori
1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .
Art. 10
Compensi
1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 6, 7 e 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 11
Direttore
1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d'ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 .
2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai Consigli locali;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali al fine dell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 8, comma 5;
i) il bilancio di cui alla lettera precedente dovrà essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.
Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:
a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
d) l'esercizio della vigilanza;
e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;
f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15;
g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7;
d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;
e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera e), la Commissione competente dell'Assemblea legislativa attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui all'articolo 15, assicurando il raccordo con l'Agenzia, che fornisce ulteriore supporto informativo sugli obiettivi e lo stato di realizzazione degli stessi. Per tali finalità, la Commissione si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di trasferta. Tali esperti vengono eletti all'interno della Commissione in una unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo.
4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a).
5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.
6. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.
Art. 13
Piano d'ambito per la gestione dei servizi
1. Il Consiglio d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d'ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , prevede:
a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.
6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
a) alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale e istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 20.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.