LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.