LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.
3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000
, che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.
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4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
.
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