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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
Art. 19
Attivazione dell'Agenzia
1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall'1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all'articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio d'ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d'ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio d'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa forma di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data dell'1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.
5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 9.
6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.
8. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di facilitarne l'adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.
Art. 20
Liquidazione delle forme di cooperazione
1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 da trasferire all'Agenzia;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.
Art. 21

(modificati commi 5, 6 e 8 da art 42 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

Personale dell'Agenzia
1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.
4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento....
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all'articolo 20, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. ...
7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio d'ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente. Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 22
Vigilanza e sanzioni
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.
Art. 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 24
Altre disposizioni transitorie
1. Le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del piano d'ambito da parte del Consiglio d'ambito.
2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento, provvedendo all'adeguamento del piano d'ambito.
3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15, le funzioni spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2008.
4. Le società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere, fermo quanto disposto in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie.
5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.
Art. 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Sono soppressi il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 26
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.
3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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