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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 20
Liquidazione delle forme di cooperazione
1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 da trasferire all'Agenzia;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

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