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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:
a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
d) l'esercizio della vigilanza;
e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;
f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15;
g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell' articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 Sito esterno (Disposizioni in campo ambientale);
c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7;
d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;
e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera e), la Commissione competente dell'Assemblea legislativa attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui all'articolo 15, assicurando il raccordo con l'Agenzia, che fornisce ulteriore supporto informativo sugli obiettivi e lo stato di realizzazione degli stessi. Per tali finalità, la Commissione si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di trasferta. Tali esperti vengono eletti all'interno della Commissione in una unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo.
4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a).
5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.
6. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.

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