LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 14
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:
a)
alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b)
alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale e istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
c)
all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'articolo 12.
2.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 20.
3.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.