LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione
, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006
.


2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione
. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.
