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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell' articolo 117, comma ottavo, della Costituzione Sito esterno. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.

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