LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1.
Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'
articolo 118, comma primo, della Costituzione , l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200
del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2.
La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'
articolo 117, comma ottavo, della Costituzione . Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.