LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 6
(abrogato comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)
Il Comitato Esecutivo
1.
Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.
2.
abrogato.
3.
Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.
4.
Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:
a)
approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
b)
nominare al proprio interno il Presidente;
c)
nominare il Revisore dei conti;
d)
nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
e)
approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
f)
approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
g)
sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'
articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
h)
approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
i)
approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
j)
istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
k)
approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
l)
formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
m)
la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all'
articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.
5.
Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.
Note del Redattore:
(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).