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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 71 del 9 maggio 2011

TITOLO III
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 Sito esterno (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 11
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 Sito esterno (Misure contro la tratta di persone).
2. La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.

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